Il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) è stato modificato 4 volte con 5 provvedimenti normativi diversi.

di Redazione tecnica – 06/06/2022 – www.lavoripubblici.it

ll 2022 è un anno molto particolare che nei soli primi 5 mesi ha completamente stravolto il progetto di rilancio del comparto delle costruzioni, avviato nel 2020 con il noto Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: cosa è cambiato nel 2022.

Mentre i primi due anni di applicazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio) è stato vissuto nell’ottica della modifica, miglioramento, completamento e semplificazione, il 2022 si è aperto con il Decreto Sostegni-ter che ha avviato un percorso di involuzione non tanto dell’articolo che riguarda la detrazione fiscale del 110% (il superbonus), quanto del funzionamento del meccanismo delle opzioni.

Sull’utilizzo delle opzioni alternative, Governo e Parlamento sono intervenuti 5 volte modi!cando 4 volte l’art. 121 del Decreto Rilancio. In particolare, sono arrivati i seguenti provvedimenti:

  • il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che ha eliminato la cessione del credito in!nita e prevista un’unica possibilità di cessione;
  • il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) che ha previsto la possibilità dopo lo sconto o la prima cessione e”ettuata dal contribuente, di ulteriori 2 cessioni ma solo in favore di determinati soggetti (banche e intermediari !nanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
  • la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto Sostegni-ter che ha abrogato il Decreto Frodi rimettendone integralmente i contenuti a suo interno;
  • la Legge 27 aprile 2022, n. 34 che convertendo il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) ha previsto: prima cessione libera + 2 cessioni in favore di determinati soggetti (banche e intermediari !nanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
  • il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in legge, che al momento consente alle banche la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Opzione alternativa: per quali crediti

L’art. 121 del Decreto Rilancio prevede questo meccanismo alternativo alla detrazione che si applica non solo al superbonus 110% ma anche ai principali altri bonus edilizi:

  • bonus ristrutturazione edilizia – art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1976 (TUIR) o anche art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013;
  • ecobonus – art. 14 del D.L. n. 43/2013;
  • sismabonus – art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • bonus facciate – art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • bonus fotovoltaico – art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
  • bonus barriere architettoniche – art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
Opzione alternativa dell’attuale formulazione

L’attuale formulazione dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio prevede:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno e”ettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari !nanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se e”ettuate a favore di banche e intermediari !nanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.